Decreto Legge n. 19/2024 - Disposizioni in materia di lavoro

Gentile cliente, 

il 2 marzo 2024 è entrato in vigore il D.L. n. 19/2024, cd. “Decreto PNRR”; di seguito una sintesi delle princi-pali disposizioni contenute in materia di lavoro:

APPALTI

In materia di appalto il DL 19/2024 prevede che, al personale occupato nell'appalto di opere o servizi e nell'e-ventuale subappalto debba essere corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Tale disposizione si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nonché ai casi di appalto e di distacco.

INASPRIMENTO DELLE SANZIONI IN CASO DI APPALTO, DISTACCO E SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE

  • Nei casi di appalto e di distacco privo dei requisiti di legge, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a 1 mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
  • Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di sogget-ti diversi da quelli previsti dalla norma o comunque al di fuori dei limiti previsti, si applica la pena dell'arresto fino a 1 mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
  • Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inde-rogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a 3 mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coin-volto e per ciascun giorno di somministrazione.
  • L'esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione di lavoro è punito con la pena dell'arresto fino a 1 mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a 2 mesi o dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.
  • L'esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione delle agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, è punito con la pena dell'arresto fino a 3 mesi o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fi-no a 45 giorni o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500.

Gli importi delle sanzioni sono aumentati del 20% laddove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. L'importo delle sanzioni non può, in ogni caso, essere infe-riore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

LAVORO SOMMERSO – AUMENTO DELLE SANZIONI

Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salu-te e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura del 30% in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comu-nicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato e del 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni in materia di somministrazione, distacco e durata massima dell’orario di lavoro.

BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI 

Secondo il novellato articolo 1175-bis della L. 27 dicembre 2006 n. 296, resta fermo il diritto ai benefici nor-mativi e contributivi in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

PRESTAZIONI OCCASIONALI IN AGRICOLTURA

In caso di superamento del limite di durata previsto, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli richiamati dalla legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore. Non si applica la procedura di diffida.

PATENTE A PUNTI PER LE AZIENDE

A decorrere dal 1° ottobre 2024 viene previsto un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavora-tori autonomi tramite crediti (cosiddetta patente a punti), obbligatoria per i soggetti che intendano operare nell’ambito di cantieri temporanei e mobili. La patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti in questione di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. In caso di infortunio da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parzia-le, la competente sede territoriale dell'INL può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di specifici corsi.

La decurtazione avviene come segue: 

  • 20 punti se si verifica un incidente mortale nel cantiere;
  • 15 punti se si verifica un incidente che causa inabilità permanente, anche parziale, a chi lavora nel cantiere;
  • 10 crediti se si verifica un incidente che causa l’inabilità temporanea e l’astensione dal lavoro per oltre 40 giorni a chi lavora nel cantiere;

APPALTI PUBBLICI E PRIVATI

Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari osuperiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamen-to del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente. 
 
All'accertamento della violazione nonché, nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative sanzioni prov-vedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive compe-tenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.
 
Brunico, il 02.04.2024
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